Sono proprietaria di
un’unità immobiliare sita al piano terreno di un edificio
condominiale.
Ho deciso di installare
le inferriate alle finestre del mio appartamento perché nel
quartiere dove abito il tasso di delinquenza è molto
elevato. Basti pensare che negli ultimi due mesi si sono
verificati sei furti negli appartamenti degli edifici
adiacenti.
Vorrei sapere se occorre
l'autorizzazione dell'assemblea, nonostante il regolamento
di condominio nulla disponga al riguardo.
L’articolo 1120, 2 comma del
codice civile, vieta le innovazioni che possono recare
pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato,
o che ne alterino il decoro architettonico, inteso come
l’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che
costituiscono la nota dominante dell’edificio ed imprimono
allo stesso una determinata fisionomia ed un particolare
pregio estetico.
In merito è intervenuta la
Corte d’Appello di Milano con la sentenza del 14 aprile
1989, la quale ha statuito che l’installazione delle
inferriate alle finestre di un appartamento sito in un
edificio condominiale è legittima, in quanto l’opera
realizzata non comporta alcun
mutamento delle linee architettoniche ed estetiche
dell’edificio.
La
Corte d’Appello ha inoltre precisato che, anche nel caso in
cui l’opera cagionasse un pregiudizio economicamente
valutabile, rispetto ad esso prevale l’interesse dei singoli
a tutelare la sicurezza dei propri beni e delle proprie
persone.
Alla luce delle considerazioni
sopra esposte atteso che, nel quartiere dove abita il tasso
di delinquenza è molto elevato, lei potrà installare le
inferriate alle finestre del suo appartamento anche nel caso
in cui tale opera alteri il decoro architettonico
dell’edificio in quanto finalizzata alla tutela della
sicurezza della propria persona e dei propri beni.
CODICE DELLA
STRADA
CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELL’INFRAZIONE AL CODICE DELLA
STRADA
Il Corpo di Polizia Municipale
del Comune di Firenze, in data 14 aprile 2009, notificava a mia
madre verbale di accertamento e contestazione, redatto dal
personale ATAF, in quanto in data 2 marzo 2009, a bordo del
proprio motoveicolo “circolava impegnando corsie riservate alla
circolazione del trasporto pubblico”. Tuttavia, l’infrazione non è
stata contestata immediatamente dal personale ATAF, per
“impossibilità di fermare il veicolo per non arrecare intralcio
alla circolazione dei veicoli in transito sulla corsia”. Vorrei
sapere se i dipendenti ATAF sono legittimati a procedere a
contestazioni differite delle infrazioni al codice della strada.
Secondo il principio sancito dall’articolo 200 del C.d.S. in
tema di infrazioni al Codice della Strada costituenti un illecito
amministrativo, vige l’obbligo dell’immediata contestazione della
violazione, attesa la funzione strumentale alla piena esplicazione
del diritto di difesa del trasgressore, che tale principio svolge.
Tuttavia, fermo restando il principio di priorità della
contestazione immediata della trasgressione, l’articolo 201 comma
1 bis del C.d.S. prevede tassativamente dei casi, di seguito
citati, in cui è possibile procedere alla contestazione differita
della violazione: 1) Impossibilità di raggiungere un veicolo
lanciato ad eccessiva velocità 2) Attraversamento di un incrocio
con il semaforo indicante la luce rossa 3) Sorpasso vietato 4)
Accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del
proprietario del veicolo 5) Accertamento della violazione per
mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti
dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che
consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo
poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di
accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in
tempo utile o nei modi regolamentari 6) Accertamento effettuato
con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge
20/06/2002 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge
1/08/2002 n.168 e successive modificazioni 7) Rilevazione degli
accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione
sulle corsie riservate attraverso dispositivi previsti
dall’articolo 17, comma 133-bis, dalla legge 15/05/1997 n.127. Vi
è da far notare che nella nella nuova formulazione dell'art.12 del
Codice della Strada non figura, fra gli agenti del traffico o
comunquei i soggetti abilitati alla redazione dei verbali di
accertamento il personale ATAF , pertanto è da ritenersi che tali
soggetti non siano più legittimati a procedere a contestazioni non
immediate. Infatti anche l'art. 17 della Legge n. 127 del 1997,
che consente di conferire al personale delle aziende esercenti il
trasporto pubblico, con provvedimento del Sindaco, funzioni di
prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta
sulle corsie riservate al trasporto pubblico, non fa alcun
riferimento all'autorizzazione, in virtù di tale conferimento, a
procedere alla contestazione differita dell’infrazione, pertanto
tali soggetti sono obbligati a contestare immediatamente al
trasgressore l’infrazione rilevata. Orbene, alla luce di quanto
sopra esposto i dipendenti ATAF non sono legittimati a procedere a
contestazioni differite delle infrazioni al codice della strada,
attesa la mancanza di autorizzazione in tal senso.
CONDOMINIO
IL SOTTOSUOLO
Sono proprietario di un immobile ubicato al piano terreno di un edificio condominiale. Vorrei sapere se è possibile effettuare degli scavi in profondità nel sottosuolo al fine di aumentare la superficie del mio appartamento.
Il principio generale dettato dall'articolo 840 del c.c., secondo cui la proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino, non può trovare applicazione in materia condominiale, in quanto il limite ultimo del proprietario del piano più basso è rappresentato dalla base del fabbricato.
Infatti in tema di condominio, il sottosuolo su cui sorge l'edificio condominiale, sebbene non menzionato espressamente dall'articolo 1117 del c.c., costituisce oggetto di proprietà comune di tutti i condomini, ove non risulti il contrario dal titolo di acquisto della unità immobiliare sita al piano terra.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte il proprietario dell'appartamento ubicato al piano terreno dell'edificio, potrà effettuare l'escavazione in profondità del suolo al fine di aumentare la superficie dell'immobile, esclusivamente con il consenso degli altri condomini, atteso che tale attività, oltre ad alterare la funzione di sostegno che il sottosuolo svolge per la stabilità del fabbricato, pregiudica il diritto di proprietà e di godimento sul bene comune da parte degli altri condomini.
CONDOMINIO,
CESSIONE
DELL'IMMOBILE E
SOLIDARIETA' FRA VENDITORE E ACQUIRENTE PER LE SPESE CONDOMINIALI
Mio padre ha acquistato un appartamento sito al terzo piano di un
edificio condominiale. Durante l'assemblea condominiale ha appreso
che il venditore (precedente condomino) negli ultimi mesi non ha
provveduto al pagamento degli oneri condominiali.
Vorrei sapere se tali somme dovranno essere corrisposte da mio
padre, attuale condomino, oppure dal precedente condomino.
Secondo il dettato normativo dell'articolo 63, comma 2, delle
disposizioni di attuazione del codice civile, chi subentra nei
diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al
pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello
precedente.
In merito è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza
n.23345 del 2008, la quale ha statuito che dal momento in cui il
trasferimento dell'immobile è reso noto al condominio, lo status
di condomino spetta all'acquirente, e che di conseguenza nei
confronti del venditore, per gli arretrati che ha accumulato, non
può essere chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la
riscossione dei contributi, atteso che soltanto nei confronti di
colui che rivesta la qualità di condomino può trovare applicazione
l'articolo 63, comma 1, delle disposizioni di attuazione del
codice civile.
Orbene, alla luce della norma sopracitata e del tenore letterale
della sentenza della Suprema Corte, colui che acquista un
appartamento in un condominio, attesa la qualità di condomino,
acquisisce anche i debiti maturati e maturandi alla data del
trasferimento.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte suo padre è tenuto al
pagamento delle somme relative alle spese condominiali non
corrisposte dal venditore (precedente condomino) fatta salva la
facoltà di rivalersi nei confronti di quest'ultimo, stante il
principio di solidarietà fra venditore e acquirente per le spese
condominiali relative all'anno precedente ed a quello nel corso
del quale è intervenuta la vendita.
A CHI CHIEDERE I DANNI IN CASO
DI SINISTRO STRADALE
Sono stato tamponato, mentre attendevo fermo ad un semaforo, ed ho subito danni sia al mezzo che alla mia persona, a chi devo chiedere il risarcimento?
Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 209/2008, cioè dal febbraio 2007, quando si verifica un sinistro nel quale non sono coinvolti più di due mezzi, ad esclusione dei sinistri che vedono protagonsti ciclomotori di cilindrata inferiore o uguae a 50 cc, il danneggiato deve richiedere il risarcimento alla propria compagnia di assicurazione.
Dalla suindicata data è entrato infatti in vigore il cosiddetto "indennizzo diretto" che consente al cittadino di rivolgere le proprie richieste di risarcimento alla compagnia di assicurazione con la quale ha stipulato la polizza, anziché alla controparte.
L' assicurazione è obbligata a risarcire il danno entro 30 giorni dalla richiesta dell'assicurato, se si tratta di solo danno materiale ed è stato compilato un modello CID in accordo fra le parti coinvolte nel sinistro, entro sessanta se non vi è alcun modello CID, entro 90 giorni nel caso di lesioni.
Secondo quanto previsto dalla normativa, sarà la stessa compagnia di assicurazione a fornire assistenza all'assicurato danneggiato, venendo così meno, di fatto, l'assistenza del legale che patricinava le vertenze nei confronti del responsabile e della sua assicurazione.
Sulla circostanza che l' "indennizzo diretto" sia una conquista per il cittadino, mi permetto di nutrire forti dubbi, proprio in considerazione del fatto che un sistema garantista si deve sempre basare sulla contrapposizione delle parti, mentre appare molto difficile pensare all'equità di un meccanismo risarcitorio nel quale colui che si propone di fornire assistenza legale al danneggiato è lo stesso soggetto giuridico che paga il risarcimento!
Comunque, nel caso a me sottoposto, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata da parte del danneggiato alla propria compagnia di assicurazione, senza rinunciare, specie ove i danni siano di non lieve entità, all'assistenza di un legale di fiducia.
Avv. Francesco Montesi
Dott.ssa Valeria Sabatini
Via Vittorio Emanuele 2 Firenze
Tel.055/472457
avv.francesco.montesi@gmail.com