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 Una domanda all'avvocato...

A  chi appartiene ilsottotetto?

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Promessa irrevocabile d'acquisto

 

 
 
 
 

CONDOMINIO

INSTALLAZIONE DELLE INFERRIATE ALLE FINESTRE

 

Sono proprietaria di un’unità immobiliare sita al piano terreno di un edificio condominiale.

Ho deciso di installare le inferriate alle finestre del mio appartamento perché nel quartiere dove abito il tasso di delinquenza è molto elevato. Basti pensare che negli ultimi due mesi si sono verificati sei furti negli appartamenti degli edifici adiacenti.

Vorrei sapere se occorre l'autorizzazione dell'assemblea, nonostante il regolamento di condominio nulla disponga al riguardo.

 

L’articolo 1120, 2 comma del codice civile, vieta le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, o che ne alterino il decoro architettonico, inteso come l’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dell’edificio ed imprimono allo stesso una determinata fisionomia ed un particolare pregio estetico.

In merito è intervenuta la Corte d’Appello di Milano con la sentenza del 14 aprile 1989, la quale ha statuito che l’installazione delle inferriate alle finestre di un appartamento sito in un edificio condominiale è legittima, in quanto l’opera realizzata non comporta alcun mutamento delle linee architettoniche ed estetiche dell’edificio.

La Corte d’Appello ha inoltre precisato che, anche nel caso in cui l’opera cagionasse un pregiudizio economicamente valutabile, rispetto ad esso prevale l’interesse dei singoli a tutelare la sicurezza dei propri beni e delle proprie persone.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte atteso che, nel quartiere dove abita il tasso di delinquenza è molto elevato, lei potrà installare le inferriate alle finestre del suo appartamento anche nel caso in cui tale opera alteri il decoro architettonico dell’edificio in quanto finalizzata alla tutela della sicurezza della propria persona e dei propri beni.

 

 
 
 

CODICE DELLA STRADA

CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELL’INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA

 

Il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Firenze, in data 14 aprile 2009, notificava a mia madre verbale di accertamento e contestazione, redatto dal personale ATAF, in quanto in data 2 marzo 2009, a bordo del proprio motoveicolo “circolava impegnando corsie riservate alla circolazione del trasporto pubblico”. Tuttavia, l’infrazione non è stata contestata immediatamente dal personale ATAF, per “impossibilità di fermare il veicolo per non  arrecare intralcio alla circolazione dei veicoli in transito sulla corsia”. Vorrei sapere se i dipendenti ATAF sono legittimati a procedere a contestazioni differite delle infrazioni al codice della strada. 


Secondo il principio sancito dall’articolo 200 del C.d.S. in tema di infrazioni al Codice della Strada costituenti un illecito amministrativo, vige l’obbligo dell’immediata contestazione della violazione, attesa la funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore, che tale principio svolge. Tuttavia, fermo restando il principio di priorità della contestazione immediata della trasgressione, l’articolo 201 comma 1 bis del C.d.S. prevede tassativamente dei casi, di seguito citati, in cui è possibile procedere alla contestazione differita della violazione: 1) Impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità 2) Attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa 3) Sorpasso vietato 4) Accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo 5) Accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari 6) Accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20/06/2002 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1/08/2002 n.168 e successive modificazioni 7) Rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, dalla legge 15/05/1997 n.127. Vi è da far notare che nella nella nuova formulazione dell'art.12 del Codice della Strada non figura, fra gli agenti del traffico o comunquei i soggetti abilitati alla redazione dei verbali di accertamento il personale ATAF , pertanto è da ritenersi che tali soggetti non siano più legittimati a procedere a contestazioni non immediate. Infatti anche l'art. 17 della Legge n. 127 del 1997,  che consente di conferire al personale delle aziende esercenti il trasporto pubblico, con provvedimento del Sindaco, funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, non fa alcun riferimento all'autorizzazione, in virtù di tale conferimento, a procedere alla contestazione differita dell’infrazione, pertanto tali soggetti sono obbligati a contestare immediatamente al trasgressore l’infrazione rilevata. Orbene, alla luce di quanto sopra esposto i dipendenti ATAF non sono legittimati a procedere a contestazioni differite delle infrazioni al codice della strada, attesa la mancanza di autorizzazione in tal senso.


 

 
 

CONDOMINIO
IL SOTTOSUOLO

 

Sono proprietario di un immobile ubicato al piano terreno di un edificio condominiale. Vorrei sapere se è possibile effettuare degli scavi in profondità nel sottosuolo al fine di aumentare la superficie del mio appartamento.

Il principio generale dettato dall'articolo 840 del c.c., secondo cui la proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino, non può trovare applicazione in materia condominiale, in quanto il limite ultimo del proprietario del piano più basso è rappresentato dalla base del fabbricato.
Infatti in tema di condominio, il sottosuolo su cui sorge l'edificio condominiale, sebbene non menzionato espressamente dall'articolo 1117 del c.c., costituisce oggetto di proprietà comune di tutti i condomini, ove non risulti il contrario dal titolo di acquisto della unità immobiliare sita al piano terra.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte il proprietario dell'appartamento ubicato al piano terreno dell'edificio, potrà effettuare l'escavazione in profondità del suolo al fine di aumentare la superficie dell'immobile, esclusivamente con il consenso degli altri condomini, atteso che tale attività, oltre ad alterare la funzione di sostegno che il sottosuolo svolge per la stabilità del fabbricato, pregiudica il diritto di proprietà e di godimento sul bene comune da parte degli altri condomini.

 

 
 

CONDOMINIO,
CESSIONE
DELL'IMMOBILE E
SOLIDARIETA' FRA VENDITORE E ACQUIRENTE PER LE SPESE CONDOMINIALI


Mio padre ha acquistato un appartamento sito al terzo piano di un edificio condominiale. Durante l'assemblea condominiale ha appreso che il venditore (precedente condomino) negli ultimi mesi non ha provveduto al pagamento degli oneri condominiali.
Vorrei sapere se tali somme dovranno essere corrisposte da mio padre, attuale condomino, oppure dal precedente condomino.

Secondo il dettato normativo dell'articolo 63, comma 2, delle disposizioni di attuazione del codice civile, chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
In merito è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n.23345 del 2008, la quale ha statuito che dal momento in cui il trasferimento dell'immobile è reso noto al condominio, lo status di condomino spetta all'acquirente, e che di conseguenza nei confronti del venditore, per gli arretrati che ha accumulato, non può essere chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi, atteso che soltanto nei confronti di colui che rivesta la qualità di condomino può trovare applicazione l'articolo 63, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Orbene, alla luce della norma sopracitata e del tenore letterale della sentenza della Suprema Corte, colui che acquista un appartamento in un condominio, attesa la qualità di condomino, acquisisce anche i debiti maturati e maturandi alla data del trasferimento.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte suo padre è tenuto al pagamento delle somme relative alle spese condominiali non corrisposte dal venditore (precedente condomino) fatta salva la facoltà di rivalersi nei confronti di quest'ultimo, stante il principio di solidarietà fra venditore e acquirente per le spese condominiali relative all'anno precedente ed a quello nel corso del quale è intervenuta la vendita.

 

 
 

A CHI CHIEDERE I DANNI IN CASO 
DI SINISTRO STRADALE


Sono stato tamponato, mentre attendevo fermo ad un semaforo, ed ho subito danni sia al mezzo che alla mia persona, a chi devo chiedere il risarcimento?


Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 209/2008, cioè dal febbraio 2007, quando si verifica un sinistro nel quale non sono coinvolti più di due mezzi, ad esclusione dei sinistri che vedono protagonsti ciclomotori di cilindrata inferiore o uguae a 50 cc, il danneggiato deve richiedere il risarcimento alla propria compagnia di assicurazione.
Dalla suindicata data è entrato infatti in vigore il cosiddetto "indennizzo diretto" che consente al cittadino di rivolgere le proprie richieste di risarcimento alla compagnia di assicurazione con la quale ha stipulato la polizza, anziché alla controparte.
L' assicurazione è obbligata a risarcire il danno entro 30 giorni dalla richiesta dell'assicurato, se si tratta di solo danno materiale ed è stato compilato un modello CID in accordo fra le parti coinvolte nel sinistro, entro sessanta se non vi è alcun modello CID, entro 90 giorni nel caso di lesioni.
Secondo quanto previsto dalla normativa, sarà la stessa compagnia di assicurazione a fornire assistenza all'assicurato danneggiato, venendo così meno, di fatto, l'assistenza del legale che patricinava le vertenze nei confronti del responsabile e della sua assicurazione.
Sulla circostanza che l' "indennizzo diretto" sia una conquista per il cittadino, mi permetto di nutrire forti dubbi, proprio in considerazione del fatto che un sistema garantista si deve sempre basare sulla contrapposizione delle parti, mentre appare molto difficile pensare all'equità di un meccanismo risarcitorio nel quale colui che si propone di fornire assistenza legale al danneggiato è lo stesso soggetto giuridico che paga il risarcimento!
Comunque, nel caso a me sottoposto, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata da parte del danneggiato alla propria compagnia di assicurazione, senza rinunciare, specie ove i danni siano di non lieve entità, all'assistenza di un legale di fiducia.

 

 
 
 
 
 

Avv. Francesco Montesi 
Dott.ssa Valeria Sabatini
Via Vittorio Emanuele 2 Firenze
Tel.055/472457
avv.francesco.montesi@gmail.com

 
 
 

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